Art. 11.
(Frequenza scolastica).

      1. La frequenza scolastica nelle istituzioni scolastico-educative paritarie è obbligatoria ed è regolata dalle stesse norme previste per le scuole statali.
      2. È in facoltà dell'istituzione scolastico-educativa paritaria allontanare con effetto immediato gli alunni che incorrano

 

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in ripetute assenze ingiustificate o abbiano tenuto un comportamento contrario alle finalità indicate dallo statuto di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f).